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Organi collegiali

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.
Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto, ecc.)
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di istituto, consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

Consiglio d'Istituto
Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di istituto si svolgono ogni triennio.
Riferimento normativo: art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

In particolare il Consiglio di Istituto delibera in materia di:

  • Approvazione del Programma annuale, con la possibilità di eventuali variazioni a quanto precedentemente deliberato dalla Giunta Esecutiva
  • gestione dei fondi per il miglioramento dell’offerta formativa
  • orari e regolamentazioni inerenti al corretto funzionamento della scuola
  • struttura, tipologia delle classi ed orari di ingresso ed uscita degli alunni
  • approvazione dei progetti formativi
  • approvazione delle gite e visite didattiche che vengono proposte dai Consigli di classe

Tutti i provvedimenti del Consiglio d’Istituto sono pubblicati all’Albo d’Istituto. I verbali delle riunioni sono disponibili anche qui.

Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto (questo non esclude il diritto di iniziativa del consiglio stesso) e cura l’esecuzione delle relative delibere. Entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’ Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.

Il Collegio ha le seguenti funzioni:

  • elabora il Piano dell’offerta formativa per gli aspetti formativi, didattici e pedagogici e ne cura l’attuazione
  • esprime parere sull’adozione e sulle modifiche dei regolamenti dell’Istituzione per la parte didattica
  • provvede all’adozione dei libri di testo su indicazione dei Consigli d’Interclasse
  • promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del Circolo

Il Collegio dei docenti è articolato in Dipartimenti Disciplinari.

Consigli di classe

Il Consiglio di classe è composto da: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato facente parte del consiglio.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. E’ diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.
Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994

Esso ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze del Collegio dei docenti e, in particolare:

  • agevola ed estende i rapporti fra docenti, genitori ed alunni
  • prevede il programma generale dell’attività da svolgere nell’intero anno scolastico e nei singoli periodi di esso (tenendo ovviamente conto della programmazione dell’azione educativa formulata dal Collegio docenti)
  • controlla periodicamente ciò che è stato fatto e i risultati ottenuti

Il Consiglio di classe è organo di coordinamento, di contatto reciproco e di rapporto delle attività dei singoli docenti, attività che deve intendersi ed attuarsi come individuale e comunitaria insieme, essendo ciascun insegnante non solo educatore, ma coeducatore dei propri alunni.